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È stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta, con un potenziamento sia per gli investimenti in beni ordinari sia per i cosiddetti “beni 4.0”. Rimangono validi i numerosi chiarimenti che l’amministrazione finanziaria e il Ministero per lo Sviluppo Economico avevano fornito in passato (tra tutti la nota circolare “Sanità 4.0” del 2019), soprattutto in tema di investimenti in beni digitali o 4.0, agevolazione molto favorevole riservata però agli odontoiatri che esercitano l’attività professionale con modelli societari quali le S.r.l. o STP in forma di s.r.l..

A chi interessa?

I soggetti beneficiari, in termini generali, non cambiano: possono principalmente beneficiare dell’agevolazione quei professionisti che svolgono l’attività mediante:

  • IVA individuale, anche in regime forfettario;
  • Associazione professionale (studio associato);
  • Società di persone quali S.n.c. e S.a.s.;
  • Società di capitali quali S.r.l., STP in forma di s.r.l. e S.p.A..

Attenzione però: gli odontoiatri che esercitano l’attività con P. IVA individuale o tramite uno studio associato potranno fruire soltanto del credito d’imposta per i beni “ordinari”. Purtroppo, nonostante gli emendamenti presentati da alcune associazioni sindacali dei dottori commercialisti, non vi è stata nessuna apertura sul credito di imposta per gli investimenti in “beni strumentali materiali o immateriali 4.0”: nel mondo del dentale (come per tutte le altre professioni), questo credito di imposta particolarmente interessante è ancora riservato solo ed esclusivamente alle S.r.l., alle STP in forma di s.r.l. o alle Società di persone.

Confermata poi la disposizione che condiziona la fruizione del beneficio in oggetto al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Questa previsione interessa tutti gli odontoiatri, a prescindere da come esercitino l’attività professionale.

Quali sono gli investimenti agevolati?

Gli investimenti agevolabili si applicano ai beni materiali e immateriali “ordinari”

Tali beni devono:

  • essere nuovi;
  • avere la caratteristica di strumentalità rispetto all’attività svolta (sono definiti come beni ad uso durevole impiegati come strumento di produzione all’interno dell’attività dello studio);
  • possono essere acquistati in proprietà o in leasing ma non con i contratti di noleggio o locazione/leasing operativo.

Nessuna novità invece in tema di esclusioni. I beni di principale interesse per gli odontoiatri che non possono fruire dall’agevolazione sono:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR (essenzialmente le autovetture);
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni ammortizzabili in aliquote inferiori al 6,5%;
  • i materiali di consumo, in quanto privi del requisito della strumentalità.

Analizzando le tipologie di investimenti agevolati, per beni materiali “ordinari” si intendono tutti quei beni strumentali in uso presso gli studi odontoiatrici: si spazia dal riunito al fino ad arrivare alle turbine, per fare degli esempi.

Nei beni immateriali vi rientrano quindi tutti i software, anche quelli che non hanno una diretta interconnessione con i beni 4.0.

Relativamente invece ai beni 4.0, che ribadiamo permettono di fruire di un credito di imposta maggiorato ma solo per gli odontoiatri che esercitano l’attività con strutture societarie come ad esempio S.r.l. e STP in forma di s.r.l., essenzialmente si possono dividere in 3 categorie:

  • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
    dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”.

Tali beni devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche:

  • controllo per mezzo di CNC (computer numerical control) e/o PLC (programmable logic controller);
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva;
  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Infine, condizione necessaria per fruire del credito di imposta è la cosiddetta interconnessione. Sul punto è opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo Economico avevano nel 2017 fornito chiarimenti al riguardo, ancora oggi attuali.

Nello specifico, un bene viene definito interconnesso se scambia informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad es.: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.) e se è identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad es.: indirizzo IP).

In ambito odontoiatrico, i beni più diffusi con queste caratteristiche sono la TAC, alcuni riuniti interconnessi, alcune tipologie di microscopi, gli scanner intraorali, i fresatori e le stampanti 3D, alcune autoclavi.

GLI ODONTOIATRI CHE ESERCITANO L’ATTIVITÀ CON P. IVA INDIVIDUALE O TRAMITE UNO STUDIO ASSOCIATO POTRANNO FRUIRE SOLTANTO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER I BENI “ORDINARI”

Quando fare l’investimento?

A livello temporale sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’16.11.2020 al 31.12.2022. L’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022 congiuntamente siano verificate le due seguenti condizioni:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il profilo temporale assume una notevole rilevanza in quanto, salvo possibili proroghe e modifiche che non escluderemmo possano arrivare con prossimi interventi normativi, l’entità dell’agevolazione varia in regione del periodo in cui viene effettuato l’investimento. Diventa quindi importante ricordare che, nel caso di acquisto in proprietà, per momento di effettuazione dell’operazione si considera la data della consegna o della spedizione del bene mentre, nel caso di leasing, si farà riferimento al verbale di consegna da parte dell’utilizzatore.

A quanto ammonta il credito di imposta?

Un altro punto sui cui si concentrano le modifiche della legge di Bilancio 2021 è l’entità dell’agevolazione, sia per i beni ordinari sia per quelli 4.0. Infatti, il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata a seconda della tipologia di investimenti e, come dicevamo poche righe sopra, del periodo di investimento.

Per gli investimenti in beni materiali o immateriali “ordinari” (diversi da quelli “4.0”), il credito d’imposta “generale” è riconosciuto a prescindere dalla forma con cui si esercita l’attività odontoiatrica:

  • nella misura del 6% del costo (nel limite massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali o 1 milione per i beni immateriali), per gli investimenti effettuati dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2022 e l’ordine sia stato accettato dal venditore).

Relativamente invece agli investimenti in beni 4.0 (la norma che interessava come detto il “vecchio” iperammortamento), il credito d’imposta è riconosciuto agli odontoiatri che utilizzano modelli societari (quali ad esempio la S.r.l. o la STP in forma di s.r.l.) nella misura del:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (si omettono volutamente anche in questo caso le altre percentuali per investimenti con valori superiori a 2,5mln di €) effettuati dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2022 e l’ordine sia stato accettato dal venditore).

Come già in passato, nonostante il tentativo fatto con la presentazione dell’emendamento in sede di conversione che prevedeva l’applicabilità del credito di imposta per i beni 4.0 anche per i professionisti o gli studi associati, è stata mantenuta quella discriminazione verso coloro che non esercitano l’attività odontoiatrica adottando modelli societari come, ad esempio, la S.r.l., la STP in forma di s.r.l. o le Società di persone. Questa limitazione, data l’accelerazione nei processi di digitalizzazione degli studi dentistici, è ormai diventata molto penalizzante e porterà sempre più ad utilizzare modelli societari evoluti.

Quando è utilizzabile?

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 ordinariamente in tre anni (più correttamente, in tre quote annuali.

Due precisazioni:

  • il primo anno di utilizzo per il credito per gli investimenti in beni materiali o immateriali “ordinari” sarà quello in cui il bene entra in funzione. Sul punto, la Guardia di Finanzia, nel lontano 2008, a titolo esemplificativo aveva indicato quale momento sintomatico di utilizzo del bene il periodo da cui ha inizio il consumo di energia del macchinario o il suo impiego nell’attività operativa;
  • per gli investimenti nei beni “Industria 4.0”, il credito sarà fruibile a decorrere dall’anno in cui è avvenuta interconnessione.

Esemplificando:

  • l’investimento in un bene “ordinario” effettuato nel 2022 per un importo complessivo di 10.000€ permetterà alla maggior parte degli odontoiatri (con ricavi o compensi inferiori a 5 mln €) di poter utilizzare in compensazione il credito di imposta di 600€ in 3 anni.
  • l’investimento in un bene materiale “4.0” effettuato nel 2022 per un importo complessivo di 50.000€ permetterà agli odontoiatri che utilizzano veicoli societari per esercitare l’attività di poter utilizzare il credito di imposta complessivo di 20.000 € in 3 anni.

SIA PER I BENI STRUMENTALI “ORDINARI” SIA PER QUELLI “4.0” VALE LA REGOLA DELLA RESTITUZIONE DELL’AGEVOLAZIONE NEL CASO DI CESSIONE A TITOLO ONEROSO SE QUESTA AVVIENE ENTRO IL 31.12 DEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATO FATTO L’INVESTIMENTO

Quali sono gli obblighi documentali?

Per fruire del credito d’imposta è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Inoltre, sulle fatture e sugli altri documenti relativi all’acquisto dei beni agevolati deve essere indicato l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative dell’art. 1 commi da 1054 a 1058 della Legge n. 178 del 30.12.2020. In caso di assenza di questa dicitura, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2020, il credito di imposta non potrà essere utilizzato. È stata però prevista la possibilità di regolarizzare questa situazione sia in caso di fatture cartacee sia in caso di fatture elettroniche.

Nei documenti dovrà comunque risultare che i beni siano in possesso delle caratteristiche previste dagli allegati A e B della L. 232/2016 e che siano stati interconnessi al sistema aziendale.

AGEVOLARE CON RISPARMI DI IMPOSTA L’AMMODERNAMENTO E LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI STUDI NON PUÒ CHE FARE BENE AL SETTORE E LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI UTILIZZO (IN MOLTI CASI DIVENUTI QUASI ISTANTANEI) GIOVERÀ ALLE CASSE DEGLI ODONTOIATRI NEI PROSSIMI MESI.